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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
N. 4.2.1
4.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica-
trici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
N. 5.2.1
5.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica-
trici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
N. 7.1.2 e 7.1.4
7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono
essere utilizzate cautamente per il pascolo.
7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non
devono essere apportati foraggi.
N. 10.1.1 lett. b
10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
b. seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.
N. 12.1.5
12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno svi-
luppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 m, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.
N. 12.1.8
12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di 10 metri
dalle siepi, dai boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d’acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.
N. 12.2.5a
12.2.5a La distanza tra i singoli alberi deve essere almeno di:
a. alberi da frutto a nocciolo e a granelli, ciliegi esclusi: 8 m;
b. ciliegi, noci e castagni: 10 m.