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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 1.1.4

1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente e previa con-

sultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l’autorità cantonale può autorizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

N. 1.2.1

1.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica-

trici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 2.1.1

2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto

disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.

N. 2.2.1

2.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica-

trici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 3.2.1

3.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica-

trici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.