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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 8 (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.2.5 lett. b

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti 15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000

campestri e rivieraschi, corsi d’acqua e superfici di in- fr.; riduzione da 10 m per azienda ventari; larghezza insufficiente o lacuna nelle prescri- sull’intera larghezza

zioni in materia di gestione (all. 1 n. 9).

N. 2.3a lett. b e c

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di 300 fr./ha di superficie interessata

spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti

ottenuti dalla fermentazione liquidi.

c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di li- 300 fr. per apparecchio inadeguato

quame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione non impiegato

conformi ai requisiti tecnici

La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine supplementare

N. 2.7a.1

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

N. 2.9.4 lett. e

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

e. Agli animali non è con- Animali della specie bovina e1.5.–31.10.: 4 punti per giorno

cessa l’uscita nei giorni ri-bufali nonché animali delle mancante

chiesti specie equina, caprina e ovina1.11.–30.4.: 6 punti per giorno (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e mancante

2.6)