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Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

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L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 34d cpv. 2 lett. b

2I contributi devono essere versati in ogni caso:

b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, cori, produttori di supporti audio o audiovisivi, emittenti radiofoniche o televisive, mezzi di comunicazione digitali o a stampa, studi grafici, musei nonché da scuole del settore artistico.

Art. 41biscpv. 1 lett. g

1Devono pagare gli interessi di mora:

g. le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione, a condizione che informino la cassa di compensazione entro la fine dell’anno civile seguente quello della realizzazione dell’utile, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

1 RS 831.101

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