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Consultazione 2023/12: Strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 · 5 pagine

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Decreto federale Disegno concernente il finanziamento di misure di promozione della pace e della sicurezza umana nel periodo 2025–2028

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale7;

visto l’articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20038 su misure di

promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...9,

decreta:

Art. 1

1Per assicurare la continuazione delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è stanziato un credito d’impegno di 273,9 milioni di franchi.

2Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.

3Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.

Art. 2

1L’importo del credito d’impegno di cui all’articolo 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (pari a 104,4 punti; dicembre 2020: 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

a. 2025 : +1,2 %;

b. 2026 : +1,0 %;

c. 2027 : +1,0 %;

d. 2028 : +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

7RS 101

8 RS 193.9

9 FF 202X …