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Consultazione 2023/12: Strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 · 5 pagine
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Decreto federale Disegno concernente il finanziamento di misure di promozione della pace e della sicurezza umana nel periodo 2025–2028
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale7;
visto l’articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20038 su misure di
promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...9,
decreta:
Art. 1
1Per assicurare la continuazione delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è stanziato un credito d’impegno di 273,9 milioni di franchi.
2Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.
3Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.
Art. 2
1L’importo del credito d’impegno di cui all’articolo 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (pari a 104,4 punti; dicembre 2020: 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:
a. 2025 : +1,2 %;
b. 2026 : +1,0 %;
c. 2027 : +1,0 %;
d. 2028 : +1,0 %.
Art. 3
Il presente decreto non sottostà a referendum.
7RS 101
8 RS 193.9
9 FF 202X …