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Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 3 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 23b Gestione di profili interattivi

1Le unità amministrative possono gestire profili con funzioni interattive nei media sociali se:

a. tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono apportare contribuiti sui profili delle unità amministrative;

b. possono reagire ai contributi degli utenti con contributi propri;

c. possono nascondere, cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti su questi profili.

2Garantiscono la possibilità di essere contattate attraverso i loro profili.

Art. 23c Moderazione di profili interattivi

1Le unità amministrative possono, sui loro profili, sopprimere i contributi:

a. se hanno ragionevoli motivi per credere che:

1. incitano a commettere delitti o crimini,

2. incitano all’odio o alla violenza,

3. ledono l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza,

4. inducono a un comportamento gravemente pregiudizievole per la salute o la sicurezza personale,

Variante 1

5. contengono pubblicità commerciale,

Variante 2

5. contengono pubblicità,

6. sono generati automaticamente;

b. che sono reiterati e manifestamente inappropriati.

2Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.

3In casi particolarmente gravi o di ripetute violazioni, l’unità amministrativa può bloccare un utente per una durata massima di due anni. L’utente interessato può domandare informazioni sul motivo e sulla durata del blocco. L’utente può domandare che il blocco sia tolto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero: