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Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 3 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23b Gestione di profili interattivi
1Le unità amministrative possono gestire profili con funzioni interattive nei media sociali se:
a. tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono apportare contribuiti sui profili delle unità amministrative;
b. possono reagire ai contributi degli utenti con contributi propri;
c. possono nascondere, cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti su questi profili.
2Garantiscono la possibilità di essere contattate attraverso i loro profili.
Art. 23c Moderazione di profili interattivi
1Le unità amministrative possono, sui loro profili, sopprimere i contributi:
a. se hanno ragionevoli motivi per credere che:
1. incitano a commettere delitti o crimini,
2. incitano all’odio o alla violenza,
3. ledono l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza,
4. inducono a un comportamento gravemente pregiudizievole per la salute o la sicurezza personale,
Variante 1
5. contengono pubblicità commerciale,
Variante 2
5. contengono pubblicità,
6. sono generati automaticamente;
b. che sono reiterati e manifestamente inappropriati.
2Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.
3In casi particolarmente gravi o di ripetute violazioni, l’unità amministrativa può bloccare un utente per una durata massima di due anni. L’utente interessato può domandare informazioni sul motivo e sulla durata del blocco. L’utente può domandare che il blocco sia tolto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… In nome del Consiglio federale svizzero: