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Consultazione 2023/51: Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale · 2 pagine
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Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
l’ordinanza del 25 gennaio 20231 sulla riserva invernale è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 2 e 5
2 Per il raggiungimento della potenza di cui all’articolo 6 capoverso 1, l’UFE può includere nella riserva complementare, tramite gare pubbliche, ulteriori gestori di centrali elettriche di riserva, anche nuove.
5 Se non è possibile includere nella riserva nuove centrali elettriche di riserva a causa della mancanza di basi legali, ai promotori di progetti che avevano in precedenza ottenuto l’aggiudicazione l’UFE rimborsa, su richiesta, le spese necessarie per la pianificazione dei progetti e per i lavori preliminari.
Art. 11 cpv. 2 secondo periodo
2 … . Il periodo di disponibilità dura dal 1° dicembre al 31 maggio; sono fatte salve:
a. una durata più breve stabilita dalla ElCom per l’inverno in questione;
b. una durata più breve sulla base di un accordo ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1.
Art. 13
Abrogato
1 RS 734.722
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