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Consultazione 2023/51: Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale · 2 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16 cpv. 1 e cpv. 1bis
1 Nel periodo di disponibilità, i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione devono potere essere pronti all’impiego in qualsiasi momento per la riserva complementare (art. 17 cpv. 3).
1bis Per i gruppi elettrogeni di emergenza, il periodo di disponibilità dura dal 15 febbraio al 30 aprile; la ElCom può stabilire una durata diversa per l’inverno in questione. Per gli impianti di cogenerazione la ElCom, d’accordo con l’UFE, stabilisce il periodo di disponibilità in analogia a quello per i gruppi elettrogeni di emergenza: la ElCom può inoltre stabilire una durata diversa per l’inverno in questione.
Art. 20
1 I gestori ricevono dalla società di rete un indennizzo per l’energia prelevata.
Art. 22 cpv. 1 lett. e, f e g
1 I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:
e. i costi dell’energia di compensazione, se la Confederazione ne ha convenuto l’assunzione con i gestori o gli aggregatori;
f. i costi necessari per la riserva complementare, nella misura in cui risultano da accordi della Confederazione con terzi;
g. i rimborsi di costi secondo l’articolo 8 capoverso 5.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.
……. In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr