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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e

innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare «%ASFF_YYYY_ID»

e. risultati ottenuti nei precedenti periodi di contribuzione.

2L’aliquota massima dell’80 per cento di cui all’articolo 3 capoverso 1 può essere concessa soltanto se tutti i criteri sono adempiuti nella misura massima possibile. L’UFAG è autorizzato a ridurre l’aliquota massima a seconda dell’esito della valutazione.

3Per l’esame delle domande l’UFAG può ricorrere ad altri uffici federali o periti esterni.

4In caso di approvazione della domanda, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Tale contratto regola in particolare l'importo dell’aiuto finanziario e il rendiconto annuale.

5L’UFAG può vincolare il versamento dell’aiuto finanziario a condizioni, in particolare:

a. all’elaborazione di un piano di valutazione;

b. alla collaborazione con altre reti di competenze e d’innovazione;

c. a misure per informare sulle attività sostenute mediante aiuti finanziari.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi