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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Art. 1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari
1Possono essere concessi aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d’innovazione che adempiono le seguenti condizioni:
a. sono attive nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento o della salute degli animali;
b. mirano a promuovere lo scambio di conoscenze e di innovazioni nell’agricoltura e nella filiera alimentare attraverso:
1. l’interazione tra gli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare e istituzioni della ricerca, della formazione e della consulenza, e
2. l’implementazione di conoscenze e tecnologie;
c. hanno un impatto di rilevanza nazionale;
d. hanno sede in Svizzera;
e. sono organizzazioni con personalità giuridica che collaborano sistematicamente senza scopo di lucro con istituti di ricerca e con l’economia.
2Se le reti di competenze e d’innovazione sono ancora in fase di sviluppo e non hanno ancora personalità giuridica ai sensi del capoverso 1 lettera e, possono essere versati contributi se:
a. i richiedenti sono responsabili di implementare lo sviluppo;
b. i richiedenti, qualora più attori presentino una domanda,
1 RS 910.1
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