Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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9 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr), RS 916.01

9.1 Situazione iniziale

Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete,

l’UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio. Ciò è quanto sancito dall’attuale disposizione di cui all’articolo 3 capoverso 2 OIAgr. Con l'attuale tecnologia di trasmissione via Internet, questa prassi è obsoleta. Il termine riservato non sarà più di tre giorni feriali, ma di «tre giorni feriali al massimo». L'applicazione informatica è impostata in modo che, nella maggior parte dei casi, è impossibile una «compilazione non corretta» e anche la trasmissione incompleta è praticamente esclusa. Visti i tempi ristretti, per la maggior parte delle vendite all’asta non è possibile apportare correzioni. Se le quote del contingente doganale sono ripartite in funzione dell’ordine di entrata delle domande trasmesse all'UFAG (procedura progressiva all’UFAG), i casi sono due:

1. o il contingente è talmente richiesto che dopo la correzione non vi sarebbero più quote disponibili

e un’eventuale domanda non potrebbe comunque più venir presa in considerazione;

2. o la richiesta non è così elevata e al posto di una correzione si può presentare una nuova do-

manda adeguata in modo che possa essere tenuta in considerazione.

Secondo la sua attuale versione, per l'UFAG la disposizione è vincolante (formulazione imperativa). Tuttavia, visti i tempi ristretti, non è sempre possibile riservare termini supplementari per apportare correzioni e pertanto la disposizione è modificata in modo che l’ulteriore termine possa e non debba essere riservato (formulazione potestativa). Come spiegato in precedenza, i termini suppletivi costituirebbero piuttosto l'eccezione nel caso delle vendite all'asta e della procedura progressiva all'UFAG, mentre potrebbero senz’altro continuare a essere applicati nel caso di domande di permessi generali d'importazione (PGI) o di quote del contingente doganale in base alla prestazione all'interno del Paese.

Per tutte le interazioni tra gli importatori e i titolari di quote del contingente doganale, dal 2020 l'UFAG mette a disposizione l'applicazione Internet eKontingente, ragion per cui è possibile rinunciare in gran parte alla corrispondenza scritta per e-mail o su carta e completamente a quella via fax. L'articolo 3 capoverso 1 OIAgr disciplina le modalità di trasmissione di domande, notifiche e offerte. Dal 2021 è consentita soltanto la trasmissione tramite eKontingente (cfr. n. I dell'O dell'11 nov. 2020,

RU 2020 5521). Tuttavia, all’epoca di questa modifica non erano stati adeguati in tal senso tutti gli articoli dell'ordinanza. In particolare le disposizioni concernenti le offerte (art. 17 cpv. 1 OIAgr) potrebbero lasciar intendere che sono ammesse anche altre modalità di trasmissione.

Dal 2021 l'UFAG ripartisce mediante vendita all'asta tre contingenti doganali preferenziali per il Regno Unito (GB) nel settore della carne. Si tratta di contingenti a dazio zero come quelli concessi anche all'UE. Essi sono stabiliti nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319). Nello specifico si tratta dei contingenti n. 101 GB (prosciutto crudo essiccato all’aria, 54 t nette), n. 102 GB (carne secca essiccata all’aria, 11 t nette) e n. 301 GB (insaccati, 199 t nette). La base legale relativa alla ripartizione da parte dell'UFAG è lacunosa fintanto che questi tre contingenti non sono menzionati esplicitamente nell'OIAgr.

L’ordinanza sulle uova è modificata. Il contingente doganale n. 9 per le uova in guscio attualmente è suddiviso in due contingenti doganali parziali, segnatamente il n. 09.1 per le uova di consumo e il n. 09.2 per le uova di trasformazione. Poiché le uova in guscio non possono essere importate soltanto nel quadro di questi due contingenti doganali parziali all’interno del contingente doganale n. 9, viene creato un nuovo contingente doganale parziale n. 09.3. Questo comprende in particolare le uova da cova e le uova che non provengono da galline Gallus domesticus. Come finora, la ripartizione di questo contingente doganale parziale non è disciplinata. Ciò significa che le importazioni possono essere effettuate senza limitazioni all'aliquota di dazio del contingente (ADC).