Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sulle importazioni agricole

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Vista la possibilità di trasmissione via Internet, la disposizione nell'articolo 3 capoverso 2 OIAgr è obsoleta. L'UFAG non è più tenuto a riservare un ulteriore termine di tre giorni feriali per eventuali correzioni, ma ha la possibilità di decidere caso per caso e di stabilire una scadenza più breve.

Dal 2021 l'invio di domande, notifiche e offerte in relazione alle normative in materia di importazione è autorizzato soltanto tramite l'applicazione Internet «eKontingente» messa a disposizione dall'UFAG. L’articolo 17 OIAgr non è del tutto coerente con questa disposizione poiché oltre alla trasmissione delle offerte via Internet viene menzionato un «apposito modulo».

Nell'allegato 1 numero 3 e nell'allegato 3 numero 3 OIAgr non sono menzionati i contingenti doganali preferenziali concessi già dal 2021 al Regno Unito (GB) nel settore della carne. Affinché l'UFAG possa disporre di una chiara base legale per ripartire questi tre contingenti secondo la procedura d'asta,

nell'allegato 1 vengono introdotte le rispettive voci di tariffa e nell'allegato 3 le quantità da ripartire.

All’allegato 1 sono contrassegnate le voci di tariffa che rientrano nel nuovo contingente doganale parziale n. 09.3. Si tratta in particolare delle voci di tariffa delle uova da cova e delle uova che non provengono da galline Gallus domesticus. La legenda sopra la tabella è adeguata e rinumerata.

9.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 2

La disposizione risale a un tempo in cui gli invii erano possibili soltanto tramite posta o fax. Dal 1° gennaio 2021 tutti gli invii di domande, notifiche e offerte vanno trasmessi tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG (eKontingente). Attualmente se gli invii non sono compilati in modo corretto o sono incompleti, l'UFAG deve riservare un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio. Si tratta di una disposizione obsoleta. Grazie a eKontingente è quasi impossibile che la compilazione non sia corretta perché il sistema impedisce, ad esempio, che le domande non debitamente compilate possano essere trasmesse. Anche le offerte troppo elevate, ovvero quelle il cui importo in franchi è superiore alla differenza tra l'aliquota di dazio del contingente e l'aliquota di dazio fuori contingente, non sono autorizzate dal sistema.

La disposizione non è però abolita, in quanto potrebbero presentarsi dei casi in cui un ulteriore termine sia ragionevole. Quando si controllano le offerte per quote del contingente di carne di pollame, ad esempio, si noterebbe se una PMI ha presentato un'offerta per 10 000 tonnellate a un prezzo elevato per un quantitativo messo all’asta di 12 000 tonnellate. Una richiesta di chiarimento rivelerebbe probabilmente che sono stati inseriti tre zeri di troppo e che l'offerta era in realtà per 10 000 kg. Correggendo l'offerta in questo modo, si potrebbe evitare una fattura di oltre 20 milioni di franchi, che sarebbe insostenibile per la PMI. Per casi simili all’UFAG viene data ancora la possibilità di riservare un ulteriore termine per apportare correzioni, tuttavia non più di tre giorni ma di tre giorni feriali al massimo. Si è constatato che nella pratica con la trasmissione via Internet è possibile apportare correzioni nel giro di pochi minuti. Per questa ragione l'UFAG in futuro potrà stabilire anche termini inferiori a tre giorni feriali. Generalmente in questi casi l'UFAG contatta direttamente per e-mail o telefono la persona che ha inoltrato un invio non corretto o incompleto. La comunicazione diretta consente di definire un termine più breve possibile ma adeguato alle esigenze.

Articolo 17 capoverso 1

Questa disposizione non è del tutto coerente con la normativa di cui all'articolo 3 capoverso 2 OIAgr, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ovvero «Le domande, le notifiche e le offerte vanno trasmesse mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG». All’articolo 17 capoverso 1 oltre all’«applicazione Internet messa a disposizione» viene menzionato un «apposito modulo». Questo passaggio viene stralciato poiché le offerte vanno trasmesse in ogni caso tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG (eKontingente).