Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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10 Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim), RS 916.020
10.1 Situazione iniziale
L’OPPrim mira a garantire la sicurezza dei prodotti primari destinati all’alimentazione umana e animale, al fine di proteggere la salute dell'uomo e degli animali che li consumano. È retta dall’articolo 10 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), concernente i requisiti d’igiene per l’impiego di derrate alimentari, e dall’articolo 159a della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), concernente le prescrizioni d’uso dei mezzi di produzione. L’OPPrim e le pertinenti ordinanze d’esecuzione riprendono le disposizioni sulla produzione primaria del regolamento (CE) n. 852/20041 sull’igiene delle derrate alimentari, del regolamento (CE) n. 853/20042 sull’igiene degli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 183/20053 sull’igiene degli alimenti per animali.
L’OPPrim figura all’allegato 5 (alimentazione animale) appendice 1 e all’allegato 11 (misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale) appendice 6 (prodotti di origine animale) dell’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.
Dato lo sviluppo di nuovi tipi di produzione primaria in Svizzera, come l’allevamento di animali acquatici nonché la produzione di insetti e di alghe, è necessario chiarire le definizioni di «produzione primaria» e «prodotti primari» per delimitare chiaramente il campo d’applicazione dell'OPPrim. Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), il Parlamento ha deciso di estendere il campo d’applicazione di alcuni capitoli della LAgr a questi nuovi tipi di produzione primaria (cfr. nuovo art. 3 cpv. 3bis)5. La presente modifica dell’OPPrim tiene conto di questa revisione della LAgr. L’entrata in vigore di entrambe le modifiche è prevista per il 1° gennaio 2025.
È importante definire chiaramente ciò che include la produzione primaria, soprattutto perché per il trattamento delle derrate alimentari che esula dalla produzione primaria occorre applicare i principi
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), che non sono richiesti per la produzione primaria (cfr. art. 78 e 79 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02]). Chi è dedito alla produzione primaria è tuttavia tenuto «a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali» (cfr. art. 4 OPPrim).
Inoltre, sempre nel quadro della PA22+, nella LAgr è stato introdotto un articolo sui contributi per il controllo del latte (art. 41). Questo nuovo articolo va aggiunto nell’ingresso dell’ordinanza sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0). Data la stretta relazione tematica tra l'OPPrim e l'OCL, questa modifica è inclusa nell'attuale progetto di revisione dell'OPPrim, come modifica di un altro atto normativo. Tale adeguamento è riconducibile anche all’entrata in vigore della modifica della LAgr con effetto al 1° gennaio 2025.
10.2 Sintesi delle principali modifiche
Le definizioni di «produzione primaria» e «prodotti primari» (art. 2) coprono già tutti i vegetali e tutti gli animali destinati all’alimentazione umana o animale. Vengono integrate al fine di includere esplicitamente le alghe, le microalghe (microrganismi acquatici unicellulari, p.es. Clorella e Spirulina) e i funghi. I termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche del testo vengono armonizzati. Viene inoltre
1Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3
2Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/166, GU L 24 del 26.1.2023, pag. 1
3Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241
4 RS 0.916.026.81
5 FF 2020 3567 - Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) (admin.ch), cap. 5.1.1.3 e 6.1