Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente la produzione primaria

essere considerato parte della produzione primaria se avviene nell'azienda di produzione primaria.

L'articolo 9 capoverso 4 dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) specifica che gli animali diversi da mammiferi e uccelli, come pesci e rane, possono essere macellati al di fuori dei macelli autorizzati se la quantità di carne prodotta non supera 30 000 kg all'anno.11

Articolo 3 Registrazione

Nelle tre versioni linguistiche, nella frase introduttiva del capoverso 2 viene aggiunta la parola «tutti» per indicare più chiaramente il carattere cumulativo dell’elenco delle condizioni. Per essere dispensata dall’obbligo di notifica, l’azienda deve infatti soddisfare simultaneamente tutti i criteri definiti alle lettere a, b e c. Inoltre nelle versioni francese e italiana viene aggiunta una «e» tra le lettere b e c per garantire la coerenza con la versione tedesca. Nella versione francese, alla lettera a «ou» è sostituito con «et» (vanno rispettati tutti e tre i criteri relativi alla superficie coltiva).

Fatte salve queste correzioni, il contenuto dell’articolo 3 non cambia. Ad esempio, un’azienda senza superficie agricola utile (SAU) che produce funghi, alghe, microalghe, conigli o insetti deve notificare la sua attività al competente servizio cantonale se non fornisce prodotti primari di propria produzione in piccole quantità esclusivamente ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commercio al dettaglio locali. Per «piccole quantità» si intende una produzione annua di circa 1 000 kg.

Articolo 4 Obblighi delle aziende

L’elenco delle possibili fonti di contaminazione (cpv. 3 lett. c) è integrato con «concimi» (poiché il rischio di contaminazione microbiologica associato ai concimi organici non è incluso nel termine «residui di sostanze chimiche») e il termine «materiale d’imballaggio di alimenti per animali» è sostituito con il più generico «alimenti per animali». In questo modo l’elenco rispecchia meglio la disposizione equivalente del regolamento (CE) n. 852/2004 (cf. all. I parte A n. II.3., lett. a).

Art. 9 Competenze degli Uffici federali

L’UFAG è il principale responsabile dello sviluppo dell’OPPrim e della vigilanza sulla sua esecuzione. A tal fine lavora in stretta collaborazione con l’USAV, in particolare per quanto concerne la produzione animale. I due uffici collaborano anche quando si tratta di emanare istruzioni sui controlli. Quelle relative ai controlli dell’igiene nella produzione primaria animale sono integrate nelle direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali, pubblicate dall’USAV12.

Preambolo dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0)

La revisione del 16 giugno 2023 della LAgr era finalizzata, tra l’altro, a creare una base legale per il contributo federale per il controllo del latte. Sebbene questa modifica non incida materialmente sull’attuale sistema di controllo del latte, occorre menzionarla nell’ingresso dell’OCL. Esso viene quindi integrato con un rimando all’articolo 41 LAgr che regge il contributo federale per il controllo del latte.

10.4 Ripercussioni

10.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sulla Confederazione trattandosi soprattutto di precisazioni. In Svizzera il numero di aziende che producono alghe o microalghe è molto

11 Le esigenze minime per il controllo autonomo sono precisate nelle direttive tecniche dell’USAV concernenti la procedura d’autorizzazione dei macelli e degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina (all. 3 n. 8), disponibili sul sito Internet dell’USAV > Alimenti e nutrizione > Sicurezza alimentare > Responsabili > Macelli

12 Disponibili sul sito Internet dell’USAV > Animali > Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Direttive tecniche > Produzione primaria