Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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11 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140

11.1 Situazione iniziale

L'articolo 62 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) è abrogato dalla modifica del 16 giugno 2023 (PA22+). L'articolo 7 «Ammissione nell’elenco dei vitigni» dell'ordinanza sul vino è quindi obsoleto.

L’elenco federale dei vitigni, così come definito dall’articolo 5 del decreto federale del 19 giugno 1992 sulla viticoltura (RU 1992 1986), è stato ripreso nel 1998 dall’articolo 62 LAgr.

Ai sensi dell’articolo 62 della LAgr, ora abrogato, all’UFAG spettava il compito di esaminare l’idoneità dei vitigni e di tenere un elenco dei vitigni raccomandati per la piantagione. In termini di etichettatura del vino, l’elenco svizzero dei vitigni era equivalente alla lista delle varietà di uve da vino che gli Stati membri dell'Unione europea (UE) dovevano redigere per i vitigni autorizzati a essere piantati sul loro territorio per la produzione di vino. L'elenco svizzero era un requisito per l'importazione e la commercializzazione nell'UE di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera.

Nel 2009 l’UE ha modificato la sua legislazione. Non impone più ai Paesi terzi i cui vini sono etichettati con il nome del vitigno e importati nel suo territorio di tenere un proprio elenco dei vitigni. L'articolo 50 paragrafo 1 lettera c del Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione stabilisce che, per i prodotti vitivinicoli originari di Paesi terzi, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi sono quelli specificati nelle liste dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali o dell’Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche. Pertanto l'obbligo per i Paesi esportatori di tenere un elenco nazionale dei vitigni decade.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

L’articolo 7 «Ammissione nell’elenco dei vitigni» è abrogato.

Di conseguenza è abrogata anche l’ordinanza dell’UFAG sull’elenco dei vitigni (RS 916.140.1).

11.3 Commento ai singoli articoli

Le attività concernenti l’esame dell’idoneità per la piantagione in Svizzera e l’iscrizione nell’elenco dei vitigni sono svolte da Agroscope. Esse sono definite nelle direttive dell’UFAG sull’esame dei nuovi vitigni. L'abrogazione dell’articolo 7 dell’ordinanza sul vino e dell’ordinanza dell’UFAG sull’elenco dei vitigni comporta anche l’abrogazione di tali direttive.

La selezione clonale, la creazione e la sperimentazione di varietà nonché le prove enologiche sono compiti previsti dal programma di ricerca di Agroscope. Questi continuerà a garantire l’esame dell'idoneità dei vitigni per la piantagione in Svizzera e pubblicherà un elenco dei vitigni raccomandati.