Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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12 Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per ani-

mali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA), RS 916.307

12.1 Situazione iniziale

L’OsAlA disciplina l’importazione, la produzione, la trasformazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo degli alimenti per animali da reddito e per animali da compagnia.

Nella pratica, nell’esecuzione di questa ordinanza si sono rilevate alcune lacune o formulazioni imprecise che complicano il lavoro delle imprese e dell’autorità preposta al controllo. Queste carenze devono essere colmate.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

La formulazione di alcuni articoli e la definizione di «commercio al dettaglio» sono state riviste. Sono stati aggiunti la definizione «specie secondarie» e un capoverso relativo alla limitazione della fornitura di additivi.

12.3 Commento ai singoli articoli

Art. 3 Definizioni

Nei regolamenti concernenti l’autorizzazione degli additivi dell’UE, il termine «specie secondarie» è utilizzato regolarmente. Poiché il tenore di questi regolamenti è ripreso nel diritto svizzero, ma in quest’ultimo tale termine non è definito, la sua interpretazione può portare a discrepanze. La definizione del diritto dell'UE viene quindi aggiunta al capoverso 4.

La definizione di «commercio al dettaglio», oltre alla manipolazione e allo stoccaggio, include il trattamento e la trasformazione di alimenti per animali. Questo approccio non corrisponde al significato normalmente attribuitole, ad esempio nella legislazione sulle derrate alimentari, poiché il commercio al dettaglio non implica il trattamento e la trasformazione di alimenti per animali. L'attuale formulazione della definizione di «commercio al dettaglio» pone problemi nell'esecuzione dell'ordinanza, soprattutto in relazione alla registrazione delle imprese. La definizione viene quindi adeguata in modo da coprire solo la manipolazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali.

Art. 9 Catalogo delle materie prime e obbligo di notifica

Questo articolo stabilisce unicamente la competenza dell’UFAG di pubblicare un elenco delle materie prime notificate, senza tuttavia precisare la competenza di valutare e valutare nuovamente le notifiche nonché di aggiornare l’elenco in seguito a una modifica dell’elenco delle materie non assoggettate all’obbligo di notifica. Il capoverso 3 viene quindi adeguato onde chiarire le competenze inerenti alla gestione dell’elenco. Viene aggiunta una nota che riporta l’indirizzo dove è pubblicato l’elenco.

Art. 19 Principio dell’autorizzazione

Le autorità di controllo rilevano troppo spesso casi di fornitura di additivi a utilizzatori non autorizzati e ciò può causare problemi in termini di sicurezza della catena alimentare. Poiché la questione non è sufficientemente regolamentata dal diritto dell'UE, alcuni Stati membri hanno introdotto una disposizione in tal senso nella propria legislazione nazionale. Il nuovo capoverso 2bisstabilisce che gli additivi e le premiscele a rischio, che necessitano di un’omologazione ai fini della produzione o dell’immissione sul mercato, possono essere forniti esclusivamente a imprese autorizzate a utilizzarli.

Art. 22 Additivi autorizzati

Attualmente, le autorizzazioni per gli additivi delle categorie 4 e 5 non sono trasferibili. Questo approccio non corrisponde più alla realtà del mercato né a quello adottato dall'UE. Impedisce il trasferimento delle autorizzazioni in caso, tra l'altro, di cessione di prodotti tra imprese, fusioni o cambio di distributore svizzero da parte del titolare dell'autorizzazione nell'UE. Il capoverso 3 viene quindi adeguato alla formulazione dell'UE, stabilendo che solo il titolare dell'autorizzazione indicato nell'autorizzazione, il