Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 146Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sugli alimenti per animali
suo o i suoi successori legittimi o una persona incaricata per iscritto può immettere il prodotto sul mercato per la prima volta. Il cambio del titolare dell'autorizzazione sarà quindi possibile presentando una domanda di modifica delle condizioni d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 4.
Art. 26 Richieste e domande
Per riprendere la regolamentazione dell’UE e adeguarsi alla realtà del mercato, la possibilità di presentare domande e richieste viene estesa al rappresentante svizzero di una ditta estera. Questo adeguamento consente alle ditte estere di mantenere il controllo dei loro prodotti nei confronti del loro distributore svizzero. Per evitare problemi di interpretazione, viene specificato il tipo di accordo che consente di non applicare il requisito del domicilio in Svizzera, segnatamente un accordo tra la Svizzera e il Paese di domicilio della persona o della ditta interessata.
Art 43 Obbligo di tenere un registro
Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il capoverso 1, l’obbligo di tenere un registro per la rintracciabilità degli alimenti non si limita agli alimenti per animali da reddito. L’obbligo per tutte le imprese è definito all’allegato 11 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA; RS 916.307.1) ed è conforme al diritto sugli alimenti per animali dell’UE. La disposizione attuale, che si basa sul diritto sulle derrate alimentari dell’UE, dà quindi adito a confusione. Il titolo dell’articolo e il capoverso 1 sono adeguati onde allineare le disposizioni.
Art. 47 Obbligo di notifica
La terminologia attualmente utilizzata per definire le imprese assoggettate all’obbligo di notifica differisce leggermente dai termini utilizzati nell’articolo 3 capoverso 5 lettera c, dando luogo a interpretazioni errate e rivelando una lacuna per l'autorità preposta all’esecuzione. Il capoverso 1 lettera a viene pertanto adeguato onde uniformare la terminologia.
Art. 48 Omologazione degli stabilimenti
Le versioni italiana e tedesca sono adeguate a quella francese per applicare l’obbligo d’omologazione a tutte le aziende e non soltanto a quelle agricole.
Art. 54 Elenco degli stabilimenti registrati e omologati
La nota a piè di pagina del capoverso 1 che rimanda al Regolamento (CE) 183/20051 viene corretta per renderla conforme alle direttive di tecnica legislativa.
12.4 Ripercussioni
12.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
12.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
12.4.3 Economia
Le modifiche proposte facilitano l'applicazione dell'ordinanza da parte delle imprese, chiarendo alcuni articoli e termini.
1Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, versione della GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1.