Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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14 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordi-

nanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2

14.1 Situazione iniziale

La Confederazione sostiene il prezzo del latte con i tre supplementi seguenti: supplemento per il latte trasformato in formaggio ai sensi dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), supplemento per il foraggiamento senza insilati (art. 39 LAgr) e supplemento per il latte commerciale (art. 40 LAgr). Per consentire alla Confederazione di versare questi supplementi, i valorizzatori di latte registrano ogni mese nella banca dati sul latte (dbmilch.ch) la quantità di latte acquistata dai produttori lattieri e da altri valorizzatori nonché il modo in cui l'hanno utilizzata. Un caso particolare tra i valorizzatori di latte è rappresentato dai venditori diretti. Questi sono produttori di latte che vendono i propri prodotti lattieri direttamente ai consumatori. In virtù del vigente articolo 10 OSL i venditori diretti possono notificare la quantità di latte e della relativa valorizzazione semestralmente anziché mensilmente su dbmilch.ch se hanno commercializzato meno di 600 kg di latte al mese. Questo riduce il loro dispendio amministrativo per la notifica di questa quantità esigua di latte commercializzata direttamente e la relativa valorizzazione. Tuttavia, vista la cadenza semestrale delle notifiche, ricevono i supplementi per il latte dalla Confederazione solo ogni sei mesi anziché mensilmente. I venditori diretti possono decidere se approfittare o meno di questa semplificazione amministrativa. Infatti possono sempre optare per la notifica mensile indipendentemente dalla quantità di latte commercializzata direttamente.

Una percentuale significativa di venditori diretti finora non ha potuto beneficiare di questa semplificazione amministrativa. Si tratta di coloro che commercializzano quantità di latte esigue ma pur sempre superiori a 600 kg al mese e che dunque non ricevono mensilmente i supplementi. Le modifiche previste garantiscono che anche loro possano beneficiarne.

14.2 Sintesi delle principali modifiche

I venditori diretti ai sensi dell’articolo 1a OSL possono notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente se hanno commercializzato meno di 2’000 kg di latte al mese. Portando il limite da 600 a 2’000 kg di latte commercializzato direttamente al mese circa 200 venditori diretti potranno finalmente approfittare di uno sgravio amministrativo. Inoltre, la notifica della quantità di latte commercializzata direttamente e della relativa valorizzazione deve essere effettuata solo una volta l’anno anziché a cadenza semestrale.

14.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoversi 4 e 5

Dall’inizio del 2022, su dbmilch.ch i produttori di latte non possono più autorizzare i valorizzatori a inoltrare per loro conto la domanda di versamento del supplemento per il latte commerciale. Siccome questa funzione è stata raramente utilizzata e ha sempre comportato un notevole dispendio dal profilo tecnico-organizzativo, i capoversi 4 e 5 dell’articolo 3 possono essere abrogati. I produttori di latte devono inoltrare personalmente la domanda su dbmilch.ch. Se un produttore di latte non ha permanentemente accesso a Internet, l'UFAG presenterà la domanda per suo conto su richiesta e in via eccezionale.

Articolo 10 capoverso 2

I venditori diretti ai sensi dell’articolo 1a OSL possono notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente se hanno commercializzato meno di 2’000 kg di latte al mese. Con l’innalzamento di questo limite, secondo i dati della TSM Fiduciaria Sagl (servizio d’amministrazione ai sensi dell’art. 12 OSL) a poter effettuare la notifica annualmente anziché mensilmente saranno circa 330 venditori diretti, ovvero circa 200 in più di quelli che lo possono fare con il limite attuale di 600 kg di

1 RS 910.1