Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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15 Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU), RS 916.371

15.1 Situazione iniziale

Le importazioni di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus non sono disciplinate in modo chiaro nell’ordinanza sulle uova vigente. Il fatto che non sia stato definito alcun contingente doganale parziale ha causato ripetutamente incertezze a livello di esecuzione. Nella prassi, invece, non sono mai sorti dubbi a tal riguardo. Tutte le importazioni sono sempre state autorizzate all’aliquota di dazio del contingente. La presente proposta di modifica sancisce questa prassi che viene disciplinata chiaramente nell’ordinanza.

Ai sensi dell’ordinanza sulle uova, l’UFAG è tenuto a pubblicare le azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Questa disposizione è ormai obsoleta. Di norma, infatti, le informazioni su queste azioni vengono fornite su Internet.

15.2 Sintesi delle principali modifiche

L’importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus viene disciplinata in modo chiaro.

L’UFAG pubblica le informazioni sulle azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto non più sul FUSC, bensì sul suo sito Internet.

15.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione

L’importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione che provengono da galline Gallus domesticus resta invariata e rispecchia la formulazione vigente dell’articolo 2 capoverso 1 OU. La disposizione vigente all’articolo 2 capoverso 2 OU concernente le uova destinate al consumo che non provengono da galline Gallus domesticus è spostata al nuovo articolo 2a.

Articolo 2a Importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus

Dall'entrata in vigore del contingente doganale n. 9 (uova di volatili in guscio) le importazioni di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus non sono mai state disciplinate. Queste uova possono essere importate senza alcuna limitazione all’aliquota di dazio del contingente. Il fatto che non vengono menzionate dell’OU ha causato ripetutamente incertezze in passato, pertanto le uova da cova vengono esplicitamente citate nel presente articolo. Materialmente, ciò non comporta alcun cambiamento a livello di esecuzione.

Articolo 4 Mercati

Con la modifica dell’articolo 2, all’articolo 4 viene menzionata per la prima volta l’aliquota di dazio del contingente e pertanto viene introdotta anche l’abbreviazione ADC. In virtù dell’allegato 1 numero 5 OIAgr, per l’importazione di uova e prodotti di uova non è più necessario un permesso generale d’importazione (PGI) e di conseguenza non viene più menzionato.

Articolo 6 capoverso 2

Nella nota 3 viene anche indicato dove è possibile consultare la tariffa d’uso con il codice Alpha 2 secondo l’elenco dei Paesi1.

1Consultabile su: www.bazg.admin.ch > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi/Metadati > Metadati > Partner commerciali > Elenco dei Paesi