Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 181Fedlex · Rapporto esplicativo
18 Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118
18.1 Situazione iniziale
La rilevazione dei dati contabili è un presupposto importante per il monitoraggio, la valutazione e lo sviluppo delle misure della politica agricola. I dati sono valutati da Agroscope nell’ambito dell’analisi centralizzata dei dati contabili (monitoraggio agricolo). L’analisi è incentrata in particolare sulla situazione economica dell’agricoltura.
Il campione «Situazione reddituale» dell’analisi centralizzata dei dati contabili serve a registrare la contabilità finanziaria di 2300 aziende agricole. Reperire ogni anno aziende agricole disposte a fornire ad Agroscope dati contabili anonimizzati richiede molto tempo.
Al fine di ridurre il dispendio a livello esecutivo correlato alla valutazione della situazione economica dell'agricoltura, nell'ambito della PA22+ (art. 185 cpv. 3bisD-LAgr) il Parlamento ha deciso di introdurre la possibilità da parte del Consiglio federale di obbligare i gestori di aziende agricole a fornire i dati contabili individuali.
18.2 Sintesi delle principali modifiche
L'obbligo di partecipare alla fornitura di dati (art. 185 cpv. 3bisD-LAgr) e l'obbligo d’informare che vige per la Confederazione sono sanciti a livello di ordinanza. Parallelamente il termine obsoleto «aziende di riferimento» è sostituito con «aziende rappresentative». Viene inoltre modificato un altro atto normativo. Si tratta dell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1), segnatamente del numero 154 dell’allegato.
18.3 Commento ai singoli articoli
Ingresso
Nell’ingresso viene aggiunto il nuovo articolo 185 capoverso 3bisLAgr.
I
Sostituzione di un’espressione: in tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».
Articolo 1 capoverso 1 lettera d
È specificato che la presente ordinanza si applica anche per la fornitura di dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili.
Articoli 2 capoverso 1 lettera b e 4 rubrica e capoverso 1
Il termine obsoleto «aziende di riferimento» è sostituito con «aziende rappresentative». Nel 2014, l'analisi centralizzata dei dati contabili ha subito un cambiamento di sistema dovuto a considerazioni statistiche. La base per la registrazione dei dati contabili non è più costituita da aziende di riferimento costanti, ma viene selezionato ogni anno un campione casuale di aziende rappresentative.
Articolo 7a (nuovo) Obbligo di fornire dati contabili individuali per l’analisi centralizzata
Alla sezione 2 «Analisi della situazione economica» sono aggiunti due nuovi articoli con i dettagli per l’attuazione dell’obbligo di fornire i dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili.
I capoversi 1 e 2 si rifanno alla formulazione utilizzata nel messaggio concernente il testo di legge. Le aziende agricole selezionate in modo casuale sono tenute a fornire dati contabili individuali retti dal diritto privato. La fornitura di dati analizzabili continua a essere retribuita nel quadro del budget stabilito come finora. L’indennizzo è corrisposto per la preparazione dei dati contabili da trasmettere ad Agroscope. Trattandosi di dati sensibili, viene mantenuto l’indennizzo per il maggior dispendio, nonostante l'obbligatorietà della fornitura dei dati.