Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

L’indennizzo corrisposto ai gestori viene ridefinito annualmente in base alla ponderazione del campione nel quadro del budget disponibile e comunicato online (Indagine per la situazione reddituale). Ciò comporta un adeguamento dinamico annuale dei campioni e delle aziende selezionate. Queste ricevono 60-100 franchi l’anno per la fornitura dei dati contabili.

Articolo 7b (nuovo) Collegamento e trasmissione dei dati contabili individuali

Il presente articolo disciplina l’utilizzo e la protezione dei dati rilevati. I dati possono essere collegati con dati dei sistemi d’informazione della Confederazione. Possono essere riutilizzati soltanto pseudonomizzati a scopo di studio, ricerca e formazione.

II

Il numero 154 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche; RS 431.012.1) è modificato come segue.

• Obbligo d’informare: «informazione facoltativa» è sostituito con «informazione obbligatoria» con effetto al 1° gennaio 2026.

• Disposizioni speciali: nella base legale è aggiunto l’articolo 185 capoverso 3bisLAgr.

In relazione alla modifica dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche va sottolineato quanto segue.

1. Attualmente l’Ufficio federale di statistica sta lavorando a una revisione totale dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Il numero 154 dell’allegato sarà sostituito con un nuovo numero e il contratto e la dichiarazione di consenso non figureranno più tra le disposizioni speciali.

2. Dal 2024 l’analisi centralizzata dei dati contabili e il monitoraggio agroambientale saranno separati. I dati per il monitoraggio agroambientale saranno rilevati attraverso altre fonti in futuro. Nel quadro della revisione totale dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche verrà introdotto un nuovo numero separato per il monitoraggio degli indicatori agroambientali e quindi saranno stralciati i dati ambientali dal titolo del vigente numero 154 e gli indicatori agroecologici dall’oggetto della rilevazione.

18.4 Ripercussioni

18.4.1 Confederazione

L'attuazione dell'obbligo di fornire dati contabili per l'analisi centralizzata dei dati contabili riduce il dispendio necessario per reperire dati contabili e assicurare la rappresentatività statistica. Inoltre, i dati anonimizzati possono essere trasmessi e utilizzati in modo controllato a scopo di studio, di ricerca e di formazione.

Il reclutamento delle singole aziende agricole e delle loro fiduciarie per il monitoraggio della situazione reddituale in agricoltura non viene effettuato da Agroscope, bensì è affidato su mandato esterno a un istituto demoscopico. I costi finanziari del mandato esterno di reclutamento sono a carico dell'UFAG. L’introduzione dell’obbligo di fornire dati contabili comporterà una riduzione dei costi di reclutamento a medio termine. L’effettivo potenziale di risparmio sarà evidente solo negli anni successivi all'introduzione. Le spese di reclutamento e l’indennizzo per i dati analizzabili forniti rientrano nel budget

dell'UFAG. Non sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive.

Per il servizio di reclutamento e le fiduciarie esistono contratti per la selezione delle aziende e la preparazione dei dati contabili.

Ai fini dell'attuazione, si deve innanzitutto informare sulla necessità dei dati individuali e sull'obbligo legale di fornirli attraverso un rafforzamento della comunicazione. Se questo non dovesse sortire l'effetto desiderato (riduzione dei costi di reclutamento), in una fase successiva saranno prese in consi-