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Consultazione 2023/71: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 3 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 94 Rubrica
Misure a favore delle autorità
Art. 94a Misure tese a mantenere la radiocomunicazione mobile in caso di
problemi di apprvvigionamento elettrico
1In caso di problemi di approvvigionamento elettrico, i concessionari di radiocomunicazione mobile possono limitare il traffico delle telecomunicazioni. Ciò vale in particolare per la trasmissione di servizi video via Internet, se questa avviene principalmente a scopo di intrattenimento e rappresenta una parte consistente del volume di dati.
2Non possono essere soggetti a limitazioni:
a. servizi d’emergenza
b. il servizio telefonico pubblico,
c. prestazioni ai sensi dell’articolo 90.
3Anche i seguenti servizi di terzi forniti via Internet non possono essere limitati, a condizione che sia tecnicamente possibile escluderli dalla limitazione e che siano indicati come tali ai concessionari di radiocomunicazione mobile: