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Consultazione 2023/71: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 3 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 94 Rubrica

Misure a favore delle autorità

Art. 94a Misure tese a mantenere la radiocomunicazione mobile in caso di

problemi di apprvvigionamento elettrico

1In caso di problemi di approvvigionamento elettrico, i concessionari di radiocomunicazione mobile possono limitare il traffico delle telecomunicazioni. Ciò vale in particolare per la trasmissione di servizi video via Internet, se questa avviene principalmente a scopo di intrattenimento e rappresenta una parte consistente del volume di dati.

2Non possono essere soggetti a limitazioni:

a. servizi d’emergenza

b. il servizio telefonico pubblico,

c. prestazioni ai sensi dell’articolo 90.

3Anche i seguenti servizi di terzi forniti via Internet non possono essere limitati, a condizione che sia tecnicamente possibile escluderli dalla limitazione e che siano indicati come tali ai concessionari di radiocomunicazione mobile:

1 RS 784.101.1