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Consultazione 2023/81: Estensione del campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti e attuazione della mozione 20.4478 Dittli · 2 pagine

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Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza per gli autisti del 19 giugno 19951 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. abise b

1La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:

abis. per il trasporto di cose nel traffico transfrontaliero, se il peso totale del veicolo o del convoglio è superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t;

b. per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere superiore a otto.

Art. 4 cpv. 1 lett. j e k

1La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

j. e combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, a condizione che il peso totale del veicolo o del convoglio sia superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t, la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;

k. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività professionale, a condizione che:

1. i veicoli o combinazioni di veicoli siano utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell’impresa,

1 RS 822.221

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