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Consultazione 2023/83: Modifica della legge sulle poste (LPO) · 2 pagine

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Legge sulle poste (LPO)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del […]1

e il parere del Consiglio federale del […]2,

decreta:

I

La legge del 17 dicembre 2010 sulle poste è modificata come segue:

Art. 2 lett. abis

Nella presente legge si intende per:

abis. recapito mattutino: distribuzione di quotidiani e settimanali in abbonamento nei giorni feriali al più tardi sino alle 6.30;

Art. 16 cpv. 5 secondo periodo, 6 e 7

5... Il Consiglio federale prevede gli altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

6Le riduzioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. Non devono superare il prezzo di distribuzione.

7Per tale riduzione, la Confederazione accorda annualmente i seguenti contributi:

a. 45 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;

b. 30 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Christ, Fluri, Geissbühler, Giezendanner, Hurter Thomas, Quadri, Rutz Gregor, Schaffner, Umbricht Pieren, Wobmann)

7Per tale riduzione, la Confederazione accorda annualmente i seguenti contributi:

b. 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.

Titolo prima dell’art. 19a

Sezione 3a: Riduzioni per il recapito mattutino

Art. 19a Riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale

1Sono concesse riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale da parte di organizzazioni per il recapito mattutino notificate (art. 19b cpv. 1).

2Sono escluse dalle riduzioni per il recapito mattutino le testate appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale prevede gli altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

3La riduzione per il recapito mattutino sottostà all’approvazione del Consiglio federale. Non può superare il rispettivo prezzo di distribuzione.

4La Confederazione accorda un contributo annuo di 30 milioni di franchi per la riduzione a favore del recapito mattutino.

Art. 19b Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino

1I fornitori di servizi postali che effettuano il recapito mattutino dei giornali beneficiando della riduzione (organizzazioni per il recapito mattutino) devono notificarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

2Le organizzazioni per il recapito mattutino devono separare sul piano contabile il recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione da altre attività.

3Non possono utilizzare le entrate derivanti dal recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione per diminuire costi di altre attività (divieto di sovvenzionamento trasversale).

RS ...

1 FF 2002 ...

2 FF 2002 ... 2017–......