Progetti posto in consultazione e rapporto

Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine

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8 Decreto federale sul finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 2025–2028

Decisioni LPRI, art. 36 lett. c

Impiego del credito LPRI, art. 18 e 19-23; LASPI, art. 3 cpv. 3 e 4

9 Decreto federale sul sostegno della Confederazione al parco svizzero dell’innovazione («Switzerland Innovation») negli anni 2025–2028

Decisioni LPRI, art. 36 lett. e

Impiego del credito LPRI, art. 33 cpv. 1 lett. f

10 Decreto federale sul finanziamento delle strutture di ricerca d’importanza nazionale negli anni 2025–2028

Decisioni LPRI, art. 36 lett. b

Impiego del credito LPRI, art. 15; art. 41 cpv. 5

11 Decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2025–2028

Decisioni LPRI, art. 36 lett. d

Impiego del credito LPRI, art. 29

12 Decreto federale sui crediti per la cooperazione nel settore spaziale negli anni 2025– 2028

Decisioni LPRI, art. 36 lett. d

Impiego del credito LPRI, art. 29

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Il presente progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto Il presente progetto comprende 12 decreti di finanziamento e quattro modifiche di leggi in vigore. Secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost., l’articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl) e varie disposizioni contenute in leggi speciali (cfr. n. 5.1), per i decreti di finanziamento sono previsti atti emanati sotto forma di decreto federale semplice non sottostanti a referendum.

5.4 Freno alle spese Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i decreti di finanziamento implicanti nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La tabella 27 mostra quali disposizioni dei vari decreti federali sottostanno al freno alle spese.