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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della

comunicazione (DATEC),

ordinano:

I

L’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20191 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2

2 Come costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, si riconosce:

a. per i Cantoni e i Comuni, un’indennità giornaliera di 520 franchi;

b. nel settore della protezione civile e per misure della cui esecuzione sono incaricati terzi: le spese effettivamente occasionate al Cantone.

Art. 22 Domande d’indennità

1 Le domande concernenti indennità per misure di sorveglianza e di lotta vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state attuate le misure.

2 Le domande concernenti indennità che i Cantoni hanno concesso ad aziende per danni a esse occasionati vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state concesse le indennità.

3 Alla domanda vanno allegati tutti i giustificativi necessari.

4 L’UFAG mette a disposizione in forma appropriata il modulo di domanda.

1 RS 916.201

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