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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della
comunicazione (DATEC),
ordinano:
I
L’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20191 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2
2 Come costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, si riconosce:
a. per i Cantoni e i Comuni, un’indennità giornaliera di 520 franchi;
b. nel settore della protezione civile e per misure della cui esecuzione sono incaricati terzi: le spese effettivamente occasionate al Cantone.
Art. 22 Domande d’indennità
1 Le domande concernenti indennità per misure di sorveglianza e di lotta vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state attuate le misure.
2 Le domande concernenti indennità che i Cantoni hanno concesso ad aziende per danni a esse occasionati vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state concesse le indennità.
3 Alla domanda vanno allegati tutti i giustificativi necessari.
4 L’UFAG mette a disposizione in forma appropriata il modulo di domanda.
1 RS 916.201
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