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Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 3 pagine
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Art. 21sexiesRipercussione degli sconti
1I fornitori di prestazioni devono ripercuotere gli sconti diretti o indiretti che hanno ottenuto:
a. da altri fornitori di prestazioni cui hanno conferito mandato;
b. da persone o imprese che forniscono loro il mezzo ausiliario o parti di esso.
2Se un fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l’assicurazione può esigere la restituzione dello sconto.
Art. 42quatercpv. 2
Abrogato
Art. 68quaterProgetti pilota
1Ai fini dell’integrazione, l’UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge.
1bisAl fine di promuovere una condotta di vita autonoma e responsabile, può avviare o autorizzare progetti pilota che possono derogare agli articoli 42–42sexies.
1terSente dapprima la Commissione federale dell’AVS/AI.
1quaterI progetti pilota sono limitati sotto il profilo materiale, temporale e geografico.
2L’UFAS può prolungare di quattro anni al massimo i progetti pilota che hanno dato buoni risultati.
3Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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