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Consultazione 2024/33: Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria · 3 pagine
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Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria
del…
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera a, 32 capoverso 2 lettere a e c e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alle centrali elettriche di riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 20232 sulla riserva invernale (OREI).
Art. 2 Principi
1Le centrali di riserva producono energia elettrica per il mercato in una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta.
2Non producono energia elettrica per la riserva complementare.
Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi
Non sono applicabili le seguenti disposizioni:
a. articolo 11 capoversi 1 e 2bis18 OREI;
b. allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico;
c. articolo 18 capoverso 6 della legge del 23 marzo 20074 sull’approvvigionamento elettrico.
1RS 531
2 RS 734.722
3 RS 814.318.142.1
4 RS 734.7
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