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Consultazione 2024/33: Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria · 3 pagine

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Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva «%ASFF_YYYY_ID»

b. lo stato del contatore delle ore di esercizio, compresi i dati di lettura al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Notificano le medesime informazioni allo scadere della validità della presente ordinanza.

Art. 9 Obbligo di informazione della società nazionale di rete

1La società nazionale di rete informa il settore Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese sugli effetti dell’esercizio delle centrali di riserva.

2Informa la Commissione federale dell’energia elettrica in particolare sulla quantità di energia elettrica supplementare prodotta, sui costi generati e sui profitti o sulle perdite realizzati.

Art. 10 Utilizzo dei profitti o delle perdite

Se dalla vendita dell’energia elettrica supplementare prodotta derivano profitti o perdite, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi della riserva di energia elettrica secondo l’articolo 22 OREI.

Art. 11 Entrata in vigore

1La presente ordinanza entra in vigore il/l’….5

2Ha effetto sino al ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, …

5 Pubblicazione urgente del … ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).