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Consultazione 2024/68: Modifica della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA)
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Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (Legge sulla promozione dell’alloggio, LPrA)
Modifica del [Data]
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell’alloggio è modificata come segue:
Art. 38a Pigione commisurata ai costi
1Per tutta la durata delle misure di promozione, le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni fissano in base ai costi le pigioni degli alloggi che beneficiano delle misure di promozione.
2Il Consiglio federale stabilisce:
a. i costi immobiliari e i tassi forfettari computabili;
b. le altre modalità di adeguamento delle pigioni per tutta la durata delle misure di promozione.
Art. 54 cpv. 1
1Per tutta la durata dell’aiuto federale, l’Ufficio federale controlla le pigioni negli alloggi che beneficiano delle misure di promozione secondo le sezioni 2 e 4.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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2RS 842
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