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Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 9 pagine

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Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte degli Stati partner. DF

a. lo Stato partner dispone delle disposizioni legali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni applicabile; in particolare, si impegna a rispettare il principio della specialità, secondo il quale le informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto dall’Accordo;

b. nello Stato partner il livello della riservatezza nonché delle misure per la protezione dei dati scambiati è conforme ai requisiti dell’Accordo SAI applicabile;

c. lo Stato partner dispone di una rete adeguata di Stati partner, tra i quali figurano anche rilevanti piazze finanziarie concorrenti, con i quali attua lo scambio automatico di informazioni applicabile;

d. al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI Conti finanziari o al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI Cripto-attività non sono pervenute comunicazioni inerenti a violazioni delle norme sulla riservatezza o al disfunzionamento delle salvaguardie nello Stato partner;

e. le autorità svizzere incaricate dell’esecuzione dello scambio automatico di informazioni applicabile non hanno rilevato che, in virtù dell’articolo 21 della Convenzione del 25 gennaio 19886 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa»), la Svizzera non è tenuta allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività in considerazione della situazione generale o nel caso concreto;

f. le persone interessate dallo scambio di dati non sono esposte, contestualmente allo scambio di informazioni fiscali, a procedimenti nello Stato partner che potrebbero comprovabilmente implicare o comportare gravi violazioni dei diritti umani.

3La verifica avviene in funzione dei rischi. Se le informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività devono essere scambiate con uno Stato partner per la prima volta, prima dello scambio di dati lo Stato partner in questione viene sottoposto a una verifica approfondita.

4Se sussistono dubbi sul fatto che l’attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte di uno Stato partner sia conforme allo standard o se l’OCSE ha adottato misure contro uno Stato partner, il DFF procede a ulteriori accertamenti.

Art. 2

1Prima di procedere allo scambio automatico di informazioni, il DFF informa di volta in volta le commissioni parlamentari competenti in merito a:

a. i risultati delle verifiche;

b. sviluppi rilevanti;

6 RS 0.652.1