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Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 138 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in denaro

1 Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e per i loro familiari collaboranti nell’impresa, questo importo non può essere inferiore al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.

2 Gli assicuratori possono adeguare la soglia di accesso all'assicurazione facoltativa in funzione del tasso di attività delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e per i loro familiari collaboranti nell’impresa.

Art. 139, cpv. 1bis

1bis

Gli assicuratori possono prevedere nell'assicurazione facoltativa un premio minimo che copra le spese di cura medica ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge e le spese amministrative ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 della legge.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

RS ..........

1 RS 832.202

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