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Consultazione 2025/23: Revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); Allegato sui biocidi · 4 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2.4 (art. 3)
Biocidi
Numero 4ter
4ter Biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi 4ter.1 Definizioni
Sono considerati biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi:
a. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) secondo l’allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie;
b. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali) secondo l’allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie;
c. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 3 (biocidi per l’igiene veterinaria) secondo l’allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie.
4ter.2 Impiego eccezionale nel bosco
1L’autorità competente concede un’autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 4– 6 per l’impiego di biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi nel bosco se:
a. gli artropodi e i microrganismi da controllare costituiscono un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l’ambiente;
b. non sono disponibili altre misure meno inquinanti; e
c. il controllo è effettuato tenendo conto dell’infestazione in corso in Svizzera e destinato a eliminare o contenere tali artropodi e microrganismi.
2Se diversi biocidi sono adatti al controllo degli artropodi e dei microrganismi, va impiegato quello meno inquinante.
3Le persone che dispongono di un’autorizzazione secondo il capoverso 1 devono documentare i dati di cui al numero 4ter.3 lettere b, d ed e di ogni singolo impiego e notificarli all’autorità competente entro il 31 dicembre.
4ter.3 Comunicazione di dati
L’autorità competente presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego di biocidi nel bosco avvenuto l’anno precedente secondo il numero 4ter.2. Il rapporto va presentato all’UFAM entro il 28 febbraio e deve contenere i dati seguenti:
a. scopo del controllo, artropodi e microrganismi a esso soggetti;