Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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(par. 1). Ai fini di un’attuazione, applicazione e interpretazione uniformi delle norme sostanziali sugli aiuti di Stato e del loro sviluppo armonioso, le Parti cooperano e si consultano reciprocamente sulle linee guida e le comunicazioni pertinenti di cui all’allegato II sezione B dei Protocolli sugli aiuti di Stato e all’allegato IV dell’Accordo sull’energia elettrica (par. 2 lett. a). Le autorità di sorveglianza delle Parti provvedono a uno scambio regolare di informazioni, comprese quelle rilevanti per l’esame degli aiuti esistenti. Ciò potrebbe riguardare in particolare l’evoluzione delle circostanze e incidere a sua volta sul monitoraggio dei regimi esistenti.
L’articolo 8 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 18 dell’Accordo sull’energia elettrica disciplinano le consultazioni tra le Parti nell’ambito del rispettivo Comitato misto su questioni inerenti all’attuazione dei rispettivi Protocolli sugli aiuti di Stato e della parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica (par. 1). In caso di sviluppi che incidono sugli interessi essenziali di una Parte e che potrebbero pregiudicare il funzionamento dei Protocolli sugli aiuti di Stato e della parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica, il paragrafo 2 prevede che, su richiesta di qualsiasi Parte, il Comitato misto si riunisca entro 30 giorni a un livello adeguatamente elevato per discuterne.
Una dichiarazione comune stabilisce inoltre che la Svizzera può chiedere consultazioni se la Commissione europea stessa concede un sostegno finanziario che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni e che pregiudica così il commercio tra le Parti. Questa dichiarazione offre alla Svizzera un punto di partenza per affrontare eventuali misure di politica industriale dell’UE che non rientrano nel diritto internazionale sugli aiuti di Stato.
2.2.5.8 Integrazione degli atti giuridici dell’UE negli allegati sugli aiuti di Stato
L’articolo 9 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 19 dell’Accordo sull’energia elettrica contengono una disposizione specifica sull’integrazione di nuovi atti giuridici dell’UE nel campo degli aiuti di Stato. L’integrazione di questi nuovi atti avviene secondo uno speciale meccanismo di equivalenza (cfr. art. 3 par. 4 e 6 e art. 4 par. 2 e 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato nonché art. 13 par. 4 e 6 e art. 14 par. 2 e 3 dell’Accordo sull’energia elettrica) e non secondo l’articolo 5 dei protocolli istituzionali aggiuntivi o l’articolo 27 dell’Accordo sull’energia elettrica. Il fatto che il sistema di sorveglianza svizzero sia in parte attuato e in parte costituito da norme di diritto internazionale direttamente applicabili è uno dei motivi per cui è prevista una particolare procedura di recepimento degli atti giuridici in materia di aiuti di Stato. La portata e l’inquadramento giuridico dei rinvii agli atti giuridici dell’UE sono chiariti in modo specifico nei rimandi, rispettivamente, dell’articolo 9 paragrafo 1 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’articolo 19 paragrafo 1 dell’Accordo sull’energia elettrica. La procedura di integrazione attraverso il Comitato misto rimane invariata (v. n. 2.1).
2.2.5.9 Disposizioni finali
L’entrata in vigore dei Protocolli sugli aiuti di Stato è vincolata all’entrata in vigore della parte di stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE, come statuito dall’articolo 10