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Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 3 pagine

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Legge federale sulla protezione dell’ambiente «%ASFF_YYYY_ID»

b. su superfici occupate da strade nazionali, impianti ferroviari, impianti militari e aeroporti: misure di lotta.

4Stabilisce, di concerto con i Cantoni, gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo.

Art. 29fbisPrescrizioni dei Cantoni e rapporto

1Al di fuori delle superfici di cui all’articolo 29f capoverso 3 lettera b, i Cantoni possono prevedere le misure seguenti per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo secondo l’articolo 29f capoverso 4:

a. misure di lotta;

b. misure contro la diffusione involontaria.

2I Cantoni coordinano l’attuazione tra loro e, se necessario, con la Confederazione. Fanno regolarmente rapporto alla Confederazione.

Art. 35c cpv. 4

4Chi produce all’interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle.

Art. 41 cpv. 1

1La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29f (organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis–32asepties(tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei provvedimenti), 35a– 35c (tasse d’incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

Art. 65 cpv. 3

3Le disposizioni concernenti le misure di cui all’articolo 29fbiscapoverso 1 contro gli organismi alloctoni invasivi non rientrano nel capoverso 2.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.