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Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 2 pagine

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Legge sul lavoro «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 cpv. 6

6Stralciare (= secondo diritto vigente)

Art. 19 cpv. 7

7Se, a livello federale o nel Cantone interessato, nel settore del commercio al minuto si applica un contratto collettivo di lavoro dichiarato di carattere obbligatorio generale ai sensi degli articoli 1, 1a e 2 della legge federale del 28 settembre 19564 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, i Cantoni possono fissare al massimo otto domeniche supplementari all’anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 221.215.311