Progetto
Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge sul lavoro «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 19 cpv. 6
6Stralciare (= secondo diritto vigente)
Art. 19 cpv. 7
7Se, a livello federale o nel Cantone interessato, nel settore del commercio al minuto si applica un contratto collettivo di lavoro dichiarato di carattere obbligatorio generale ai sensi degli articoli 1, 1a e 2 della legge federale del 28 settembre 19564 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, i Cantoni possono fissare al massimo otto domeniche supplementari all’anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.