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Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 4 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 33 lett. d
Sentita la commissione competente, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa:
d. le misure di medicina preventiva di cui all’articolo 26 capoverso 1 LAMal, le prestazioni di maternità di cui all’articolo 29 capoversi 2 e 3 LAMal e le cure dentarie di cui all’articolo 31 capoverso 1 LAMal;
Inserire dopo il titolo del capitolo 2
Art. 35b Cure ospedaliere negli ospedali ubicati in altri Cantoni: definizione
delle tariffe di riferimento per le cure analoghe
1Per le cure ospedaliere dispensate in un ospedale a scelta ubicato in un altro Cantone, il Cantone definisce una tariffa di riferimento ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1bis LAMal per ogni anno civile e per ciascuno dei seguenti settori:
a. medicina somatica acuta;
b. psichiatria;
c. riabilitazione.
2Al posto della tariffa di riferimento di cui al capoverso 1, può definire una tariffa di riferimento per singoli gruppi di prestazioni secondo l’articolo 58f capoverso 3 nel
1 RS 832.102
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