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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»
(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d e 4bis, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1, 115f cpv. 1 nonché 115h cpv. 3)
N. 2.1.5, 2.1.5a e 2.1.5b
2.1.5 Sull’insieme dell’azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle so-
stanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all’insieme dell’azienda, un fabbisogno maggiore. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a più di dieci anni prima. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.
2.1.5a Le analisi per la prova della sottoconcimazione del suolo di cui al numero
2.1.5 devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura si devono rilevare almeno i parametri valore del pH, fosforo, potassio, granulometria della terra fine e tenore di humus. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.
2.1.5b L’UFAG è competente per l’autorizzazione dei laboratori nonché per il rico-
noscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi di analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.
N. 2.1a
2.1a Foraggiamento a tenore ridotto di azoto nella detenzione di suini
2.1a.1 Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda non devono
superare il valore limite di proteina grezza specifico dell’azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) fissato ai numeri 2.1a.3 e 2.1a.4.
2.1a.2 L’effettivo di animali di ogni categoria di animali determinante per il calcolo
del valore limite per categoria di animali è determinato come segue:
a. per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell’effettivo di scrofe da