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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2»
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3, 47b cpv. 4 e 48)
N. 3a
3a Esigenze per l’approvazione dei piani di protezione del bestiame
3a.1 Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure di protezione e i
provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d’estivazione.
3a.2 Il Cantone può approvare un piano di protezione del bestiame per le categorie
di animali di cui all’articolo 47b capoverso 2 lettere a–c se su tutte le superfici di pascolo dell’azienda d’estivazione, dove le condizioni del terreno lo consentono, vengono installate recinzioni di protezione del bestiame o vengono impiegati cani da protezione del bestiame secondo le disposizioni della legislazione sulla caccia. Se queste misure di protezione non sono possibili vanno stabilite misure d’emergenza. Gli animali possono permanere su superfici sottoposte a misure d’emergenza nella misura del 40 per cento al massimo del periodo d’estivazione.
3a.3 Nel caso della sorveglianza permanente il Cantone, in deroga al numero 3a.2,
può approvare piani di protezione del bestiame se vengono impiegate recinzioni per la protezione del bestiame ai sensi dell’articolo 10b dell’ordinanza del 29 febbraio 198810 sulla caccia per il pascolo notturno e per il pascolo in caso di maltempo. Invece del pascolo notturno gli animali possono anche essere stabulati.
3a.4 Per le categorie di animali di cui all’articolo 47b capoverso 2 lettera d il Can-
tone stabilisce quali misure di protezione equivalenti esige e approva in un piano individuale di protezione del bestiame.
10 RS 922.01