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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 8
8 Maggesi e strisce
8.1 Livello qualitativo I
8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come super-
fici coltive o occupate da colture perenni.
8.1.2 I maggesi e le strisce possono essere mantenuti nello stesso luogo per al
massimo otto anni. Devono essere mantenuti almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione.
8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il manteni-
mento dei maggesi e delle strisce nello stesso luogo anche dopo otto anni oppure un inerbimento spontaneo.
8.1.4 A partire dal secondo anno i maggesi e le strisce possono essere falciati
soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
8.1.5 Nel caso di vegetazione composta da miscele di sementi con percentuale di
graminacee, metà della vegetazione deve essere falciata alternativamente una volta all’anno.
N. 9 e 11
Abrogati
N. 12.2.9
12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata local-
mente con un’altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie