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Consultazione 2025/95: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 2 pagine

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Legge federale Avamprogetto sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 113 della Costituzione federale3;

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio

presso la Tesoreria federale

1L’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi, se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio, dopo lo scioglimento di eventuali accantonamenti tecnici destinati alla protezione del capitale dei conti di libero passaggio, è inferiore al 103 per cento e il tasso guida della Banca nazionale svizzera è pari o inferiore allo 0 per cento.

2L’AFF gestisce i fondi, senza interessi, nell’ambito della sua tesoreria centrale.

3L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

1FF …

2 RS 831.40

3 RS 101