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Consultazione 2025/98: Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni) · 2 pagine
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Legge sulle poste Avamprogetto (LPO)
Modifica del …
I
La legge del 17 dicembre 20101 sulle poste è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 4 lett. b
4Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:
b. Concerne soltanto il testo francese.
Titolo prima dell’art. 19a2
Sezione 3a: Riduzione per il recapito mattutino della stampa regionale e locale
Art. 19a, rubrica3
Concessione della riduzione
Art. 19b cpv. 3 e 44
3Non possono utilizzare i ricavi derivanti dal recapito mattutino beneficiante della riduzione per accordare ribassi su altre attività.
4Forniscono all’UFCOM le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.
Titolo prima dell’art. 19d
Sezione 3b: Riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni
Inserire gli articoli 19d–19f prima del titolo della sezione 4
Art. 19d Concessione della riduzione
1Le riduzioni sono concesse per la distribuzione regolare di giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni effettuata da fornitori di servizi postali registrati (art. 19e cpv. 1). Sono finanziate tramite i contributi di cui all’articolo 16 capoverso 7 lettera b.
2I giornali e i periodici beneficiano per ogni esemplare di una riduzione sul prezzo di distribuzione secondo l’articolo 19e capoverso 4.
Art. 19e Obblighi dei fornitori
1I fornitori di servizi postali che distribuiscono i giornali e i periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione, devono registrarsi presso l’UFCOM.
2Sul piano contabile devono separare la distribuzione regolare dei giornali e dei periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuta tramite la riduzione per la distribuzione dalle altre attività.
3Non possono utilizzare i ricavi derivanti dalla distribuzione regolare di giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuta tramite la riduzione per la distribuzione al fine di accordare ribassi su altre attività.
4Devono stabilire i prezzi per la distribuzione di giornali e periodici indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi.
5Forniscono all’UFCOM le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.
Art. 19f Procedura e vigilanza
1Il Consiglio federale disciplina la procedura per il calcolo e il versamento della riduzione per la distribuzione.
2L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione ai sensi di questa sezione.
3Esso verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 19e capoverso 4.
1 RS 783.0
2FF 2025 1104
3FF 2025 1104
4FF 2025 1104
2025-... «%ASFF_YYYY_ID»