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Consultazione 2025/98: Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni) · 2 pagine

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Legge sulle poste Avamprogetto (LPO)

Modifica del …

I

La legge del 17 dicembre 20101 sulle poste è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4 lett. b

4Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:

b. Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell’art. 19a2

Sezione 3a: Riduzione per il recapito mattutino della stampa regionale e locale

Art. 19a, rubrica3

Concessione della riduzione

Art. 19b cpv. 3 e 44

3Non possono utilizzare i ricavi derivanti dal recapito mattutino beneficiante della riduzione per accordare ribassi su altre attività.

4Forniscono all’UFCOM le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.

Titolo prima dell’art. 19d

Sezione 3b: Riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni

Inserire gli articoli 19d–19f prima del titolo della sezione 4

Art. 19d Concessione della riduzione

1Le riduzioni sono concesse per la distribuzione regolare di giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni effettuata da fornitori di servizi postali registrati (art. 19e cpv. 1). Sono finanziate tramite i contributi di cui all’articolo 16 capoverso 7 lettera b.

2I giornali e i periodici beneficiano per ogni esemplare di una riduzione sul prezzo di distribuzione secondo l’articolo 19e capoverso 4.

Art. 19e Obblighi dei fornitori

1I fornitori di servizi postali che distribuiscono i giornali e i periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione, devono registrarsi presso l’UFCOM.

2Sul piano contabile devono separare la distribuzione regolare dei giornali e dei periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuta tramite la riduzione per la distribuzione dalle altre attività.

3Non possono utilizzare i ricavi derivanti dalla distribuzione regolare di giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuta tramite la riduzione per la distribuzione al fine di accordare ribassi su altre attività.

4Devono stabilire i prezzi per la distribuzione di giornali e periodici indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi.

5Forniscono all’UFCOM le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.

Art. 19f Procedura e vigilanza

1Il Consiglio federale disciplina la procedura per il calcolo e il versamento della riduzione per la distribuzione.

2L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione ai sensi di questa sezione.

3Esso verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 19e capoverso 4.

1 RS 783.0

2FF 2025 1104

3FF 2025 1104

4FF 2025 1104

2025-... «%ASFF_YYYY_ID»