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Consultazione 2026/66: Revisione della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 2 pagine

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Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Legge sulla caccia, LCP)

Modifica del ... Avamprogetto

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 19863 su la caccia e la protezione dei mammiferi e

degli uccelli selvatici è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 5bis

5bisGli organi esecutivi cantonali possono, per mezzo di decisioni secondo gli arti- coli 7a e 12 capoversi 2, 2tere 4bis, permettere l’abbattimento dei lupi anche nelle ban- dite federali di caccia; nel caso di abbattimenti secondo l’articolo 12 capoverso 2 l’Uf- ficio federale deve essere previamente consultato in merito. Gli abbattimenti sono permessi se, all’interno della bandita federale di caccia, i lupi:

a. aggirano ripetutamente misure di protezione delle greggi attuate a regola d’arte causando danni rilevanti; oppure

b. costituiscono un pericolo per l’uomo.

Art. 12 cpv. 2ter

2terPrevia approvazione da parte dell’Ufficio federale, i Cantoni possono ordinare o permettere tra il 1° febbraio e il 31 maggio misure contro singoli lupi di un branco se questi hanno aggirato ripetutamente misure di protezione delle greggi attuate a regola d’arte causando danni rilevanti oppure se costituiscono un pericolo per l’uomo.

II

RS ..........

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