Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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pensables à l'inscription de la servitude au registre foncier; en effet, si celle-ci est lacunaire, elle est considérée comme inexistante et inopposable au tiers acquéreur (ATF 124 III 293 = JT 1999 I p. 174).
NW: Die in diesen Artikeln vorgesehenen Instrumente sind zu begrüssen.
SG: Beurkundungsbedürftig muss konsequenterweise auch die Änderung einer
Grunddienstbarkeit sein ("Das Rechtsgeschäft auf Errichtung oder Änderung einer Grunddienstbarkeit......").
SO: Die Ausdehnung der öffentlichen Beurkundung auf die Errichtung von Grund-
dienstbarkeiten schafft Klarheit und Rechtssicherheit. Sie wird begrüsst.
Das gleiche gilt aber auch für die Durchleitungsdienstbarkeiten (Abs. 2). Wir sehen keine Veranlassung, hier vom Grundsatz der öffentlichen Beurkundung abzuweichen. Abs. 2 ist deshalb zu streichen.
TG: Die öffentliche Beurkundung aller Grunddienstbarkeitsverträge mag sachlich
richtig sein, erschwert aber den Grundbuchverkehr, indem die Parteien in sehr vielen Fällen persönlich anwesend sein müssen. Verbunden mit der zudem anfallenden Beurkundungsgebühr ist die vorgeschlagene Bestimmung nicht gerade kundenfreundlich. Ausserdem ist die öffentliche Beurkundung keine Garantie für eine genügende inhaltliche Umschreibung der Dienstbarkeit und damit für die Vermeidung von Streitigkeiten.
TI: cpv. 1: L'estensione dell'obbligo dell'atto pubblico al negozio obbligatorio di
costituzione di tutte le servitù prediali trova consenziente il Consiglio di Stato. Tale soluzione permetterà infatti una maggior precisione nella definizione delle servitù e quindi una maggiore chiarezza e trasparenza del registro fondiario. A tal fine si ritiene tuttavia indispensabile imporre, dove possibile, che la porzione del fondo sulla quale può essere esercitata la servitù sia definito da un piano di situazione. Eventualmente tale norma potrà essere prevista anche solo nel regolamento federale RF.
Cpv. 2: Per i motivi già esposti in precedenza all'art. 691 AP, il Consiglio di Stato propone di stralciare il cpv. 2. Il rapporto esplicativo si appoggia a generici motivi di praticità per motivare l'esonero delle servitù concernenti il passaggio di condotte e "guaine" destinate all'allacciamento di un fondo dall'obbligo dell'atto pubblico. A mente dello scrivente Consiglio mere ragioni di praticità non sono sufficienti a giustificare tale regime preferenziale. Non va infatti dimenticato che, accanto a un importante numero di servitù pattuite sulla base di contratti di massa standardizzati preparati da specialisti, ve ne sono perlomeno altrettante, stipulate su basi sovente oltremodo carenti, che creano innumerevoli problemi e meritano quindi di essere debitamente considerate. Va poi ancora evidenziato come, con l'abrogazione del cpv. 3 dell'art. 742, le spese di spostamento di una condotta saranno in futuro a carico del proprietario del fondo serviente e non più come finora dell'avente diritto. Ciò impone un maggior rigore ed un'adeguata informazione del proprietario del fondo gravato, informazione che non può, per definizione, essere fatta dagli specialisti di una parte ma da una persona neutra quale il notaio nell'ambito della stipulazione di un atto pubblico.
Il Consiglio di Stato ritiene altresì che la norma debba essere completata prevedendo la necessità dell'atto pubblico anche per ulteriori modifiche delle ser-