Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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stehen. Dies würde dazu führen, dass der Stockwerkeigentümer an den Raumrechtsberechtigten mehr überträgt, als er selber Rechte hat. Diese Frage sollte vom Gesetzgeber eindeutig beantwortet werden. Würden sich wider Erwarten das Stockwerkeigentum und das Raumrecht nicht ausschliessen, könnten allenfalls unerwünscht komplexe Rechtsgeschäfte abgeschlossen werden. So könnte beispielsweise ein Stockwerkanteil mit einem selbständigen und dauernden Raumrecht belastet werden; der Stockwerkanteil seinerseits befindet ich im Miteigentum; das Stockwerkeigentum wurde auf einem Baurecht begründet. Solche Konstrukte sind, beispielsweise im Rahmen einer Zwangsverwertung, rechtlich fast nicht in den Griff zu bekommen und sollten durch den Gesetzgeber nicht gefördert werden.

- Das Raumrecht ist unseres Erachtens keine Unterart des Baurechtes, son-

dern wenn schon als eine eigenständige Dienstbarkeit auszugestalten. Sollte das Raumrecht entgegen unseren Bedenken eingeführt werden, schlagen wir vor, dafür im ZGB - vor oder nach dem Quellenrecht - einen eigenen Titel zu schaffen (vgl. auch unsere Ausführungen zu Art. 675 Abs. 2 ZGB).

SO: Es ist klar zu bestimmen, dass die Begründung des Raumrechts auf jeden Fall der öffentlichen Beurkundung bedarf. Wir verweisen dazu auf unsere Bemerkung zu Art. 779a ZGB.

TI: L'avamprogetto prevede l'istituzione di un diritto di volume. L'istituto, ispirato al diritto di superficie, è una servitù personale che conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di godere e di sistemare internamente determinate parti di un edificio. L'avente diritto diventa proprietario unicamente delle pertinenze da lui installate nei locali, ma non del fondo né della costruzione.

Il Consiglio di Stato ritiene di dover respingere la proposta senza entrare nel merito delle singole disposizioni, essenzialmente perché la considera inidonea allo scopo prefigurato, vale a dire agevolare l'accesso delle persone di condizioni modeste alla proprietà abitativa. Il medesimo rapporto esplicativo rileva infatti che il modello proposto "non presenta comunque per il piccolo proprietario vantaggi maggiori di quelli offerti dalla proprietà e dalla comproprietà tradizionali" (pag. 18). Intanto il beneficiario del diritto di volume non diventa proprietario del fondo, né dell'involucro esterno della costruzione, né dei muri portanti e delle installazioni destinate all'uso comune. È quindi ben possibile che l'investimento iniziale possa risultare contenuto, l'avente diritto necessitando solo del capitale necessario per la sistemazione interna delle parti di costruzione attribuitegli. A fronte di questo v'è però la conseguenza che egli deve comunque corrispondere al proprietario della struttura un canone per il diritto di volume. Ciò significa che continuerà a versare una pigione, rimanendo quindi, di fatto, inquilino e non proprietario della parte dell'immobile che occupa.

Il nuovo istituto è poi problematico, e quindi difficilmente attuabile, perché costituisce a ben vedere un ibrido tra proprietà e locazione, disciplinato a tratti dalla normativa sulla comproprietà - esclusione di un comproprietario, regolamento per l'uso e l'amministrazione - a tratti invece dalla normativa del CO sulla locazione - in punto alla determinazione delle pigioni, ai difetti della cosa e all'obbligo di usare riguardo nei confronti degli altri utilizzatori dell'edificio -, il che lo rende poco trasparente.