Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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Hochbaudepartement der Stadt Zürich, economiesuisse, FSU, HEV, SIA, SGV, SVIT, SVV, Swisscom, SVIT, VSK).

Soltanto una minoranza degli interpellati saluta le proposte relative al diritto di condotta (ad es. GR, NW, Swisscom). Pochi altri vorrebbero addirittura andare oltre, vale a dire permettere all’acquirente in buona fede di lasciarsi opporre soltanto ciò che è iscritto nel registro fondiario (ad es. SVP). La stragrande maggioranza, tuttavia, respinge tale novità, poiché ritiene che, in generale, non dovrebbe essere permesso d’iscrivere nel registro fondiario siffatti diritti, poiché i futuri acquirenti del fondo serviente si dovrebbero comunque lasciar opporre tali diritti (ad es. BE, LU, VSGV, GBA Zugo). Un ulteriore motivo a sfavore di tali proposte è che frequentemente le condotte non sarebbero eseguite come previsto nella pianificazione, ragion per cui converrebbe allestire un catasto delle condotte (ad es. BE, LU, VSGV, Kreisgrundbuchamt XI).

327 Durata e scioglimento della comproprietà e della proprietà per piani

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione saluta la posticipazione del termine massimo da 30 a 50 anni, durante il quale lo scioglimento della comproprietà può essere escluso. Alcuni interpellati (ad es. FRI, Uni GE, VSK) si possono immaginare anche una proroga fino a 75 o, addirittura, a 100 anni.

I partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente la possibilità di indicare le quote di valore della proprietà per piani anche in decimillesimi. Alcuni consultati (ad es. BE, NE, SBV, SbBG) propongono di ammettere anche l’indicazione in frazioni decimali.

La novità secondo cui un comproprietario può chiedere lo scioglimento della comproprietà nel caso in cui l’edificio è suddiviso in proprietà per piani da oltre cinquant’anni e, a causa del deterioramento della costruzione, non può più essere utilizzato conformemente alla sua destinazione, è accolta favorevolmente soltanto da una parte degli interpellati. Gli altri ritengono l’attuale disciplinamento soddisfacente e, quindi, la novità superflua (ad es. SVP, HEV, SwissBanking, SVIT, SNV).

328 Introduzione del diritto di volume

La maggior parte degli interpellati è favorevole all’introduzione dell’istituto del diritto di volume con il quale s’intende permettere a una cerchia di popolazione più ampia di beneficiare di un accesso agevolato alla proprietà abitativa. Alcuni consultati apprezzano in particolare il fatto che si tenti si raggiungere tale obiettivo adottando strumenti di diritto reale e non ricorrendo all’aiuto finanziario da parte dell’ente pubblico. Il professore David Dürr evidenzia nuovamente i vantaggi del suo modello alla base del diritto di volume.

Quasi tutti i partecipanti, tuttavia, dubitano che con il nuovo istituto del diritto di volume si possa raggiungere l’obiettivo di ampliare la cerchia di persone con un accesso agevolato alla proprietà abitativa. Considerato l’onere finanziario complessivo, il diritto di volume non presenterebbe vantaggi maggiori di quelli offerti dalla proprietà per piani, visto che il capitale iniziale sarebbe semplicemente frazionato attraverso i canoni. Tale istituto non contribuirebbe quindi a diminuire i costi abitativi, non corrisponderebbe a un’effettiva necessità e, nella forma attuale, non sarebbe nemmeno orientato alla prassi. Numerosi