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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten

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La persona grande invalida che, fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l’etä di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invaliditä riceve un’indennitä pe{ lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora. Resta riservato il capoverso IDls

2. Legge federale deI 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari

all’assicurazioneper la vecchiaia,i superstitie l’invaliditä:

An. 3a cp\I.3

Abrogat o

3. Legge federale del 18 marzo 19944sull’assicurazione malattie:

Art. 19 cp\7.2

2 Essi gestiscono congiuntamentecon i Cantoni un’istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. L’istituzione attribuisce particolare impoRanza alla promozione della salute ed alla prevenzione delle malattie nella vecchiaia. Se l’istituzione non ë

fondata dagli assicuratori e dai Cantoni, iI compito ë assunto dalla

Confederazione.

Art. 104a

Ab rogat o

11

La presente legge sottostä aI referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 RS 831.30

4 RS 832.10