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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine
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La persona grande invalida che, fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l’etä di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invaliditä riceve un’indennitä pe{ lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora. Resta riservato il capoverso IDls
2. Legge federale deI 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari
all’assicurazioneper la vecchiaia,i superstitie l’invaliditä:
An. 3a cp\I.3
Abrogat o
3. Legge federale del 18 marzo 19944sull’assicurazione malattie:
Art. 19 cp\7.2
2 Essi gestiscono congiuntamentecon i Cantoni un’istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. L’istituzione attribuisce particolare impoRanza alla promozione della salute ed alla prevenzione delle malattie nella vecchiaia. Se l’istituzione non ë
fondata dagli assicuratori e dai Cantoni, iI compito ë assunto dalla
Confederazione.
Art. 104a
Ab rogat o
11
La presente legge sottostä aI referendum facoltativo.
2 II Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 RS 831.30
4 RS 832.10