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Consultation 2000/13: Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) · 86 pages

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a. da un fornitoredi prestazioni vincolato da convenzione, se si tratta di cura

ambulatoriale;

Art. 41a (nuovo) Obbligo d'informaredei fornitoridi prestazioni

Prima della cura, i fornitoridi prestazioni devono informare I'assicurato circa gli assicuratori per i quali essi possono effettuare prestazioni a carico

dell'assicurazione sociale malattie.

Art. 45

Se la cura degli assicurati secondo la presente legge non ë pËÜgarantita a causa della ricusa di fornitori di prestazioni o della mancanza di convenzioni tariffali, iI governo cantonale provvede a garantirla. La protezione tariffale vige anche in questo caso. II Consiglio federale stabilisce i criteri per una fornitura appropriata .

Art. 46 cpv. 2 e 5

2Le convenzioni con le federazioni vincolano soltanto i fornitori di prestazioni e gli assicuratori che hanno aderito alla convenzione e sono stati inoltre ammessi nelle convenzioni per la cura ambulatoriale. La convenzione regola le moda-

litä d'adesione, d'ammissione come pure di desistenza sia dei membri sia dei

non membri delle federazioni. La convenzione puö prevedere che i non membri

di una federazionedebbano versare un equo contributoalle spese per la sua

stipula e per la sua esecuzione

511termine di disdetta di una convenzione tariffale o di desistenza ai sensi del

capoverso 2 ë di almeno sei mesi. La disdetta di una convenzionetariffale

relativa alle eure ambulatoriali ë possibile unicamente per la fine di un anno civile.

Art. 47 titolomarginale e cpv. 1, lbis (nuovo), lter (nuovo) e 2

Assenza o rifiuto di una convenzione tariffale