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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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Introduzione
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Giä neI 1989, ancora sotto il regime della vecchia legge federale deI 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), il Consiglio federale a-
veva posto le basi per introdurre a titolo sperimenta le forme particolari
d’assicurazione modificando l’Ordinanza V del 2 febbraio 1965 sull’assicurazione contro le malattie concernente il riconoscimento delle casse malati e delle federazio-
ni di riassicurazione come pure la loro sicurezza finanziaria (RU 1990 21), neI frattempo abrogata. Gli articoli 23 e segg. stabilivano che l’assicuratore, oltre a quella ordinaria, potesse praticare assicurazioni che affidassero la cura degli assicurati unicamente a fornitori di prestazioni selezionati (assicurazione con scelta limitata del medico) oppure che concedesserouna riduzione del premio qualora gli assicurati non avessero fatto ricorso alle prestazioni durante un intero anno civile (assicurazione bonus). Queste offerte erano subordinate ad approvazione e a una serie di condizioni concernentiun’analisi scientificaparallela. In una ricerca su vasta scala, sfociata in dettagliatirapporti, vennero analizzati il comportamentodegli assicurati e dei fonritori di prestazioni nonchë gli effetti di questi modelli sui costi (v. al riguardo Baur Rita, Hunger Wolfgang, Kämpf Klaus, Stock Klaus – Prognos AG, Evatuation neuer Formen der Krankenversicherung, sintesi, Berna 1998).
NeI suo messaggio del 6 novembre 1991 sulla revisione dell’assicurazione malattia (FF 1992 1 65, in particolare 74) il Consiglio federale propose, auspicando di poter cost contenere i costi, di ancorare definitivamente le forme particolari d’assicurazione neI nuovo diritto. Con l’entrata in vigore della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) vennero cosi poste le basi legali per le forme particolari d’assicurazione. Ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 LAMal, l’assicurato puö, d’intesa con l’assicuratore, ]imitare la propria scelta deI fornitore di prestazioni. L’assicuratore sceglie i fornitori di prestazioni mirando ad una copertura sanitaria meno costosa. L’assicuratore deve allora assumere solo i
costi delleprestazionieffettuateo prescritteda questifornitori di prestazioni.Agli
assicurati che optano per questo modello, l’assicuratore puÖ offrire un premio ridotto rispetto a quello praticato nell’assicurazione ordinaria (art. 62 cpv. 1 LAMa 1). Inoltre il Consiglio federalepuÖ sopprimerela partecipazioneai costi se la stessarisulta inappropriata (art. 64 cpv. 6 lett. c LAMal).
In virtü di queste disposizioni, in breve tempo vennero elaboratediverse forme particolari d’assicurazione.Nella maggiorparte dei casi, gli assicuratoripropongono il modello del medico di famiglia o i cosiddetti HMO (Health Maintenance Organiza-
tions). Piü rari, invece,sono i modellicon listedi medici,in cui vengonoesclusi
quelli piÜ cari. Gli HMO non sono altro che studi collettivi dove i medici lavorano come dipendenti. Di solito questi medici percepiscono uno stipendio fisso, mentre i medici con funzioni dirigenziali ricevono anche un bonus, a titolo di partecipazione agli utili. Il modello deI medico di famiglia ë invece scelto dall’assicurato su un elenco stilato dall’assicuratore. In entrambi i modelli l’assicurato deve rivolgersi, tranne in caso di urgenza, all’HMO o al medico di famiglia scelto, i quali fungono anche da “gatekeeper”. Nei modelli assicurativi con lista di medici (Preferred Pro-